Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Annualità 2025

Data:

29 gennaio 2025

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Descrizione

Con riferimento al procedimento in oggetto, si avvisa che, per l'anno corrente, la scadenza per la presentazione delle istanze ai Comuni da parte degli utenti è il 3 marzo 2025.

Si rappresenta che il Bando cui fare riferimento è quello permanente adottato con determinazione SER n. 4652/344 del 01/02/2023, rinvenibile alla pagina web dedicata, al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/173755670592560

Si ricorda che la legge in oggetto prevede la possibilità di cumulare il contributo in parola con altri relativi al medesimo intervento. Detto contributo dovrà essere calcolato a partire dalla spesa effettivamente sostenuta non coperta da altro contributo. Ad esempio, nel caso di una spesa pari a € 10.000, per cui l'utente beneficia del bonus statale al 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il contributo ex l. n. 13/1989 dovrà essere calcolato sulla spesa di € 2.500.

Il contributo in oggetto non è in alcun modo condizionato dalla situazione patrimoniale dell’utente e che il dato relativo all’ISEE viene richiesto, se di interesse, solo ed esclusivamente ai fini dell’eventuale accesso al contributo integrativo “C”.

A tale proposito, si rappresenta che, per l’anno 2025, il limite dell’ISEE ordinario per accedere al contributo integrativo di cui alla graduatoria C è stato aggiornato a € 21.289 (determinazione SER n. 1605 prot. n. 29705 del 18.07.2024, reperibile al link sopra riportato).

La mancata indicazione del valore ISEE nel Modello A esclude la possibilità per l’utente di ricevere il suddetto contributo integrativo.

In merito all’ISEE si precisa che il valore da indicare è l’ISEE ordinario del nucleo famigliare dell’anno 2025. Non vanno presentati pertanto valori riferiti ad ISEE differenti da quello ordinario, come ad esempio quello socio-sanitario.

Con riferimento ai dati personali, si rinvia all’informativa relativa al procedimento in oggetto, in corso di pubblicazione sulla pagina SUS dedicata.

 

Soggetti che possono presentare la domanda al Comune

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l’alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell’intervento, dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA).

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell’opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest’ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di disabilità; il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il portatore di disabilità.

Non sono ammissibili a contributo:

- la realizzazione di nuovi alloggi;

- le opere eseguite prima della presentazione della domanda.

 

Termini di presentazione:

Le domande vanno presentate dai privati al Comune entro il 3 marzo 2025,

Le domande ricevute oltre tale termine non saranno ammesse dal Comune al contributo per l’anno in corso ma restano valide per l’anno successivo (scadenza marzo 2026);

 

Documentazione:

Per beneficiare del contributo occorre presentare la seguente documentazione:

- domanda in bollo secondo lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato.

Alla domanda devono essere allegati:

a)    Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente;

a1)  Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a);

b)    La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune e predisposto secondo il fac simile allegato al presente Bando (Allegato 2), la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all’assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989.La dichiarazione sostitutiva deve, altresì contendere l’indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno in cui scade il termine per la presentazione dell’istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all’art. 5). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all’ISEE corrente. Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell’intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell’intervento;

c)    Eventuale documentazione tecnica, che il Comune ritenga necessaria al fine del riconoscimento dell’ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione;

d)    Eventuale autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona.

 

I modelli di domanda sono scaricabili:

- dal sito WEB della RAS – sezione Assessorato LL.PP.

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/304

 

- dai link di seguito riportati:

Allegati

A cura di

Ufficio Edilizia privata, Urbanistica

Via San Simaco, 133 Simaxis, Oristano, Sardegna, 09088, Italia

Telefono: 07834069213
Email: tecnico@comune.simaxis.or.it
PEC: tecnico@pec.comune.simaxis.or.it

Pagina aggiornata il 29/01/2025