Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente