Ordinanza

Misure per la prevenzione degli incendi, caduta alberi e bestiame interferenti sui terreni adiacenti la linea ferroviaria.

Data:

08 mag 2026

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Descrizione

ORDINA

  • i proprietari, possessori o detentori di aree confinanti con la sede ferroviaria attraversante il territorio di competenza del Comune di Simaxis devono provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine perentorio di 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento, al taglio dei rami ed alberi che in caso di caduta possano interferire con la stessa infrastruttura ferroviaria;
  • i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Simaxis, devono tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – (dal 1° giugno fino al 31 ottobre);
  • se tali terreni sono coltivati, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
  • è vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall’art. 48 del D.P.R. 753/80;
  • i sopraccitati soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto;
  • coloro che esercitano l’allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie, così come previsto dagli artt. 41 comma 3 e 42 del D.P.R. 753 del 11.07.1980, devono apporre recinzioni stabili, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello Stato, le quali non sono concepite per tele funzione.
  • ai proprietari dei fondi confinanti con le aree ferroviarie, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753, gli alberi devono essere ubicati a una distanza non inferiore a 6 metri dalla rotaia più vicina; per alberi di altezza superiore a 4 metri, la distanza minima deve essere pari all’altezza massima dell’albero aumentata di 2 metri.

Allegati

A cura di

Ufficio Polizia Locale

Via San Simaco, 133 Simaxis, Oristano, Sardegna, 09088, Italia

Email: serviziovigilanza@comune.simaxis.or.it
PEC: poliziamunicipale@pec.comune.simaxis.or.it
Spada Stefano - Istruttore di Vigilanza: 07834069222
Spada Stefano - Istruttore di Vigilanza: spada@comune.simaxis.or.it
Perra Ivano - Istruttore di Vigilanza: 07834069205
Perra Ivano - Istruttore di Vigilanza: i.perra@comune.simaxis.or.it
Pianu Giorgio - Responsabile Area Tecnica e Vigilanza: 07834069212

Pagina aggiornata il 08/05/2026