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10.05.2023

DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI E TAGLIO SIEPI IN ZONE URBANE A TUTELA DELL’IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO ZECCHE, ZANZARE ED INSETTI NOCIVI

ORDINA

  • A tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell’ambito urbano di provvedere alla pulizia e alla successiva regolare manutenzione delle aree detenute avendo riguardo di regolarizzare mediante potatura alberi e arbusti ornamentali prospicenti la pubblica via che siano sporgenti rispetto al proprio confine, con il conferimento del materiale di risulta in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023;
  • A tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni confinati e prospicenti con viabilità rurale di proprietà comunale o viabilità vicinale la cui manutenzione del fondo sia stata fatta a carico del Comune, di provvedere al taglio delle branche e delle fronde arbustive che interferiscono con l’asse viario;
  • ai proprietari, possessori o detentori di aree verdi urbane incolte, di cortili, di aree verdi industriali e/o artigianali, ancorché dismesse, i responsabili dei cantieri edili stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all’aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, dovranno procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
  • i soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, ratti, zecche ed altri agenti infestanti atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche;
  • è vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d’acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica o biologica che impedisca lo sviluppo di zanzare, compresa la specie Aedes albopictus, ossia la “zanzara tigre”. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi;
  • di procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti che dovranno essere garantiti ogni stagione e, per il corrente anno dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 31 maggio, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, ove necessario, all’assistenza della Forza Pubblica;
  • nelle aree di cui sopra, recintate o non, è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l’aratura, in prossimità del periodo estivo e comunque, ogni anno, improrogabilmente entro e non oltre la data del 31 maggio, effettuare lavori atti a prevenire l’eventuale rischio di incendi;
  • i proprietari e conduttori di fondi o cortili, ricadenti in qualsiasi area del territorio comunale, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e/o i marciapiedi, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade e/o dei marciapiedi stessi ed evitare i conseguenti pericoli per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada;

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alla vigente normativa ed alle prescrizioni regionale antincendio.